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Fatturazione Elettronica

Ultimo aggiornamento: 24 marzo 2020, 10:06

COMUNICAZIONE AI FORNITORI DEL CODICE UNIVOCO UFFICIO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Carimate, 23 febbraio 2015

OGGETTO: Comunicazione codice identificativo degli uffici comunali destinatari della fatturazione elettronica – D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 – Art. 1, comma 213, lettera a), Legge n. 244/2007.

Il Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, a decorrere dal 31 marzo 2015 questo Comune non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55/2013; ricordiamo inoltre che, trascorsi tre mesi da tale data, l’assenza della fattura elettronica impedirà al nostro ente di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore.

La normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, procedendo ad inserirli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine dell’attribuzione a ciascuno di essi di un “Codice Univoco Ufficio”, elemento fondamentale che dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinchè il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all’ufficio corretto. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Le fatture elettroniche indirizzate al Comune di Carimate devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it.

Codice Univoco UfficioUFT2EM

Nome dell’Ufficio Uff_eFatturaPA

Si precisa come, a norma dell’art. 25, comma 3, del D.L. n. 66/2014, il Comune non possa procedere al pagamento di fatture che non riportino i codici CIG (codice identificativo di gara) e CUP (codice unico di progetto), qualora obbligatori. Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia si ritiene indispensabili per favorire le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture. In particolare:

  1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
  2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
  3. Totale documento
  4. Codice fiscale del cedente
  5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.

In adempimento di quanto previsto dalla normativa sullo Split payment tutti i fornitori soggetti dovranno riportare sulla fattura elettronica una dicitura con gli estremi della suddetta normativa, ad esempio l’indicazione “l’IVA deve essere versata all’erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n. 633/72 (split payment)” oppure “operazione con scissione dei pagamenti DM 23.01.2015”.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it .


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