Bed And Breakfast
Ultima modifica 25 marzo 2020
Per BED AND BREAKFAST si intende l’attività saltuaria di offerta di alloggio e prima colazione svolta da privati nell’abitazione di residenza.
Requisiti
Requisiti soggettivi:
- L’attività di BED AND BREAKFAST può essere esercitata da privati in forma non professionale.
Requisiti oggettivi:
L’attività è di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione. L’esercizio dell’attività non determina il cambio della destinazione d’uso dell’immobile. L’attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto. Qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d’igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
Prima dell’inizio dell’attività occorre verificare il possesso del certificato di agibilità dei locali.
Presentazione della domanda
Per aprire o modificare un BED AND BREAKFAST occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), allegando:
- modello A;
- planimetria in scala 1:100.
- scheda 2;
- scheda 6.
Occorre allegare, altresì, fotocopia di documento identificativo del sottoscrittore della SCIA e della scheda 2 ed effettuare il seguente versamento :
- € 36,00 a favore di “ASL PROVINCIA DI COMO – PROVENTI SANITARI” con la seguente causale “DIRITTI SANITARI SCIA” – c.c.p. n.11846227;
Per comunicare la cessazione dell’attività è necessario presentare il modello B unitamente a fotocopia di documento identificativo del sottoscrittore.
Modulistica
Scheda 6
Procura Speciale
Riferimenti di legge
L.R. 16 luglio 2007 n.15 – Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (art. 45) come modificata dall’art.2 della L.R. 9 febbraio 2010 n. 8.
Note
Le SCIA hanno validità permanente salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
- il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente;
- le tariffe devono essere comunicate alla provincia competente;
- il responsabile è tenuto a registrare le presenze e comunicarle all’autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche;
- il responsabile dell’attività è tenuto a sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.