Azienda Alberghiera
Ultima modifica 25 marzo 2020
Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
Le aziende alberghiere si distinguono in:
a) residenze turistico alberghiere, quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina;
b) alberghi (denominati anche hotel), quando offrono alloggio prevalentemente in camere. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi a loro volta possono distinguersi in:
- motel: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10%, nonché i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar. Inoltre deve fornire i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell’ esercizio;
- villaggio albergo: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
- albergo meublé o garnì: albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;
- albergo – dimora storica: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;
- albergo – centro benessere: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle.
Requisiti
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
- Se l’attività è svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e s.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.
- Se l’attività comprende la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare/legale rappresentante e l’eventuale delegato devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n.59/2010.
Requisiti oggettivi:
E’ necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro). I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
Occorre verificare il possesso del certificato di agibilità o l’avvenuta presentazione della dichiarazione di agibilità ai sensi della L.R. n.1/2007.
Le strutture devono possedere la giusta destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.
Presentazione della domanda
Per aprire un‘azienda alberghiera o modificare un’attività già in essere occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) completa della documentazione richiesta, inclusi:
- autorizzazione in deroga rilasciata dall’ A.S.L. (in presenza di locali sotterranei o semisotterranei ad uso lavorativo);
- classificazione alberghiera rilasciata dalla Provincia di Como;
- certificato di prevenzione incendi rilasciato da Comando Vigili del Fuoco di Como o DIA depositata presso il Comando Vigili del Fuoco di Como (se la struttura ha più di venticinque posti letto).
La SCIA dovrà essere presentata compilando la seguente modulistica:
- il modello A;
- scheda 1 (solo per le attività che prevedono la somministrazione);
- scheda 2 (per l’attestazione dei requisiti morali e professionali);
- scheda 5 per le attività soggette a certificato di prevenzione incendi;
- scheda 6;
- planimetria in scala 1:100 (in presenza di somministrazione agli alloggiati nella planimetria deve essere indicata specificamente l’area dedicata alla somministrazione);
- documentazione attestante la disponibilità dei locali.
Occorre allegare, altresì, fotocopia di documento identificativo dei sottoscrittori della SCIA e della scheda 2 ed effettuare il seguente versamento :
- € 36,00 a favore di “ASL PROVINCIA DI COMO – PROVENTI SANITARI” con la seguente causale “DIRITTI SANITARI SCIA” – c.c.p. n.11846227;
Per modificare un’attività già in essere occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) completa della documentazione richiesta, inclusi:
- autorizzazione in deroga rilasciata dall’A.S.L. (in presenza di locali sotterranei o semisotterranei ad uso lavorativo);
- classificazione alberghiera rilasciata dalla Provincia di Como;
- certificato di prevenzione incendi rilasciato da Comando Vigili del Fuoco di Como o DIA depositata presso il Comando Vigili del Fuoco di Como (se la struttura ha più di venticinque posti letto).
La SCIA dovrà essere trasmessa compilando la seguente modulistica:
- modello A;
- scheda 5 per le attività soggette a certificato di prevenzione incendi;
- scheda 6
- planimetria in scala 1:100 (in presenza di somministrazione agli alloggiati nella planimetria deve essere indicata specificamente l’area dedicata alla somministrazione).
Occorre allegare, altresì, fotocopia di documento identificativo del sottoscrittore della SCIA ed il seguente versamento:
- € 36,00 a favore di “ASL PROVINCIA DI COMO – PROVENTI SANITARI” con la seguente causale “DIRITTI SANITARI SCIA” – c.c.p. n.11846227;
Per subentrare in un’attività occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allegando:
- modello B;
- scheda n.2 (per l’attestazione dei requisiti morali e professionali);
- scheda 6
- copia dell’atto notarile o attestazione notarile attestante il titolo al subingresso.
Bisogna allegare, altresì, fotocopia di documento identificativo dei sottoscrittori della S.C.I.A. ed effettuare il seguente versamento :
- € 36,00 a favore di “ASL PROVINCIA DI COMO – PROVENTI SANITARI” con la seguente causale “DIRITTI SANITARI SCIA” – c.c.p. n.11846227;
L’attività può essere iniziata o modificata dalla data di presentazione della SCIA.
Per comunicare la cessazione dell’attività è necessario presentare il modello B unitamente a fotocopia di documento identificativo del sottoscrittore.
Modulistica
Riferimenti di legge
- L.R. 16 luglio 2007 n.15
- Regolamento regionale 7 dicembre 2009 n.5
- D.lgs. 26 marzo 2010 n.59 – art.71.
- L.R. 2 febbraio 2007 n.1
- L.R. 2 aprile 2007 n.8