ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
Ultimo aggiornamento: 12 aprile 2021, 16:01
L’attività edilizia libera è disciplinata dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e rappresenta il regime amministrativo degli interventi eseguibili senza presentare alcun titolo abilitativo né alcuna comunicazione, fatte salve le specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi disciplina edilizia, e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché’ delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs.vo 42/2004.
A tale regime sono riconducibili:
- gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (rif. art. 6 comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001);
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw (rif. art. 6 comma 1 lett. a-bis) del D.P.R. 380/2001);
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (rif. art. 6 comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/2001);
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato (rif. art. 6 comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001);
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari (rif. art. 6 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001);
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola (rif. art. 6 comma 1 lett. e) del D.P.R. 380/2001);
- le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale (rif. art. 6 comma 1 lett. e-bis) del D.P.R. 380/2001);
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (rif. art. 6 comma 1 lett. e-ter) del D.P.R. 380/2001);
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (rif. art. 6 comma 1 lett. e-quater) del D.P.R. 380/2001);
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (rif. art. 6 comma 1 lett. e-quinques) del D.P.R. 380/2001);