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TARI - Tassa sui Rifiuti

Ultima modifica 27 settembre 2024

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Imposte

PREMESSA

La TARI (tassa sui rifiuti) è l’unica componente rimasta in vigore della IUC (imposta unica comunale) ed esiste dal 2014, secondo quanto previsto dalla Legge 147 del 27.12.2013. Si tratta della tassa dovuta per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati a copertura integrale del costo del servizio stesso (art 1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013).Ha preso il posto della TARES, che è rimasta in vigore per il solo anno 2013, e prima ancora della TARSU. Rimane invece in vigore il tributo Provinciale previsto dall’articolo 19 del Dlgs 504/1992 nella misura del 5% sugli importi del tributo sui rifiuti.

Il funzionamento della TARI si basa sia sulla normativa già indicata sia su ciò che ha previsto il Comune di Carimate in particolare con:

  • la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.12.2022 con cui è stato approvato il vigente “Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)”;
  • la deliberazione che il Consiglio Comunale assume annualmente per l’approvazione delle tariffe della TARI di ogni anno.

ASPETTI FONDAMENTALI DELLA TARI

Soggetti passivi

La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc. locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale nel quale è applicato il Regolamento che disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti. In questo non è diversa dalla Tares e dalla vecchia tassa rifiuti, si fa presente che sono escluse dall’imposizione le aree scoperte pertinenziali, quindi sono tassabili solo le aree scoperte operative normalmente legate all’attività delle imprese.
Le occupazioni di locali e aree, così come la cessazione dell’occupazione, devono essere dichiarati entro 90 giorni  dall'evento  (occupazione/cessazione/variazione), con i moduli che potete trovare nella sezione modulistica Tributi e che sono disponibili presso l’Ufficio tributi. Le dichiarazioni di occupazione quindi devono essere fatte in caso di variazioni come ad esempio: per cambio di residenza, trasferimento in altro immobile, variazione della superficie dei locali per qualsiasi motivo anche in caso ci si renda conto che si sta pagando su una superficie inferiore/superiore a quella a disposizione.

I Modelli di dichiarazione sono distinti a seconda che si tratti di utenza domestica o utenza non domestica (negozi, studi, imprese ecc.).

Utenze domestiche: vanno indicate tutte le superfici calpestabili, compresi box e cantine. Sono escluse le superfici di soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e legnaie, limitatamente alla parte con altezza inferiore a 1,5 metri e i locali tecnici (locale caldaia).

Utenze non domestiche: vanno indicate tutte le superfici utilizzate, comprese quelle ove si formano rifiuti speciali, da segnalare quali superfici non assoggettabili a TARI.

Il modello di cessazione TARI è unico, per entrambe le tipologie di utenza.

Si fa presente che:

  • è obbligatorio indicare i dati catastali degli immobili oggetto di occupazione,
  • non devono essere comunicate le variazioni dei componenti il nucleo famigliare in quanto il Comune provvederà ad incrociare i dati con l’anagrafe comunale per il calcolo della parte legata ai componenti del nucleo famigliare alla data del 1 gennaio di ogni anno. Vanno invece dichiarati gli eventuali occupanti non residenti (badanti, personale di servizio ecc.).
  • la superficie da indicare è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti. La superficie tassabile dei locali è misurata al filo interno dei muri, quella delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato,
  • si considerano locali tassabili tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili verso l’esterno, qualunque ne sia la destinazione d’uso. Sono inoltre tassabili le aree scoperte operative e le aree condominiali che sono detenute o occupate in via esclusiva.


Attivazione e cessazione della Tari

La TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o aree e sussiste sino al giorno in cui termina l’occupazione o la detenzione degli stessi a condizione che la situazione venga tempestivamente dichiarata, entro 90 gg. dall'evento. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che con idonea documentazione si dimostri la data di effettiva cessazione (in tal caso si avrà diritto al ricalcolo del perido per la quale al dichiarazione è presentata nei termini). Ulteriori sgravi saranno ammissibili solo nel caso si dimostri che la tassa è già assolta da altro utente che ha presentato regolare denuncia.


Occupanti per le utenze domestiche

Per le utenze domestiche, condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. In particolare il numero degli occupanti è quello risultante in anagrafe al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo famigliare anagrafico e dimorano nell’utenza, come ad esempio colf e badanti. Sono inoltre considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, salvo i seguenti casi:

  • Servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero;
  • Degenze o ricoveri preso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari;

a condizione che l’assenza sia superiore all’anno e sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune (dove nessuno risulti residente, o vi risieda solo personale di servizio), per gli alloggi dei cittadini residenti all’Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un numero convenzionale sulla base della metratura dell’unità abitativa, come da relativa scheda catastale:

  •  Fino a 100 metri : 1 componente;
  • da 101 a 200 metri: 2 componenti;
  • da 201 a 300 metri : 3 componenti;
  • da 301 a 400 metri: 4 componenti;
  • da 401 a 500 metri : 5 componenti;
  • da 501 metri e oltre: 6 componenti.

 Nel caso in cui la tassa rifiuti risulti intestata a soggetto non residente, e contemporaneamente nell’immobile risultino esserci dei soggetti residenti, il numero dei componenti verrà calcolato sommando il numero dei residenti ed il soggetto intestatario TARI.

 Qualora invece la tassa rifiuti risulti intestata ad un soggetto già residente in altro immobile nel Comune di Carimate, il numero dei componenti per il calcolo della tassa rifiuti per l’immobile “a disposizione” verrà calcolato sulla base delle metrature sopra indicate.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili, luoghi di deposito, autonomamente accatastati, si considerano utenze domestiche con un occupante senza addebito delle quote variabili, se pertinenza di immobile abitativo. Nel caso siano invece riconducibili ad utenze non domestiche sono considerati nella categoria dell’attività.

 

INTERVENTO DI ARERA IN MATERIA DI TARI

L’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è intervenuta alla fine dell’anno 2019 per disciplinare alcuni aspetti della TARI. In particolare con la Deliberazione n. 443 del 31.10.2019 è intervenuta per regolamentare la stesura dei piani finanziari della TARI, che sono i documenti che permettono di stabilire il costo del servizio e quindi l’entità delle tariffe. Mentre con la deliberazione n. 444 del 31.10.2019 ha dettato diverse regole in materia di trasparenza del servizio e dei documenti di riscossione, che dal 2021 hanno una forma grafica ed un contenuto differenti. Ulteriori informazione in materia TARI sono reperibili nell'apposita sezione "Servizio gestione rifiuti - Trasparenza Arera" dell'home page.

Dall'anno 2024 nell'avviso di pagamento TARI sono inserite le componenti perequative:

UR1: di € 0,10/anno/utenza per la opertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

UR2: di € 1,5/anno/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

 


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