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IMU - Imposta municipale propria

Ultima modifica 27 settembre 2024

Argomenti :
Imposte

Dall’anno 2020 l’imposta municipale propria (IMU) è stata modificata con la Legge 160/2019 che ha riscritto la maggior parte delle norme che la riguardano. La struttura e le caratteristiche principali (soggetti passivi, basi imponibili e meccanismi di calcolo) sono rimasti sostanzialmente gli stessi, ma non mancano alcune novità. Altre modifiche sono poi state introdotte dalla L. 178/2020 e dalla L. 234/2021.

In merito all'IMU si ricorda che

- con deliberazione n. 20 del 23.07.2020 è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2023 sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2024 e i valori minimi delle aree edificabili.

Aliquote e detrazioni stabilite dal Comune di Carimate – Anno 2024

(Deliberazione di CC n. 46 del 21.12.2023)

  • Aliquota ordinaria per tutti gli immobili (fabbricati, aree edificabili e immobili non utilizzati ai fini industriali, artigianali, commerciali o professionali) : 1,06%
  • Aliquota abitazione principale e pertinenze (cat. A1, A8 e A9): 0,60%
  • Aliquota ridotta per immobili classificati nella categoria catastale D, nei quali venga regolarmente esercitata attività industriale, artigianale, commerciale o professionale: 0,96%
  • Aliquota ridotta per immobili classificati nella categoria catastale A/10, B, C/1, C/3, C/4 e C/5 nei quali venga regolarmente esercitata attività industriale, artigianale, commerciale o professionale: 0,76%
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del DL n. 557/1993, convertito, dalla legge n. 133/1994: 0,10%

Si ricorda che per gli immobili di categoria Catastale D, è riservata allo Stato la quota IMU calcolata ad aliquota del 0,76% e solo la residua parte deve essere versata al Comune.

Detrazioni

Per le sole abitazioni principali (cat A1, A8 e A9) e relative pertinenze  € 200,00 da rapportare al periodo di riferimento.


Chi deve pagare

I soggetti passivi dell’IMU (cioè le persone fisiche o giuridiche obbligate al pagamento) sono:

  • i proprietari di immobili comprese le aree edificabili e i fabbricati a qualsiasi uso destinati;
  • i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione (compreso il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite ai sensi dell’articolo 540 del C.C.), enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • i concessionari di aree demaniali,
  • i locatari di immobili concessi in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto,
  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Codici Tributo IMU

Nella compilazione dei modelli F24 per il versamento, il codice Ente deve essere B778 (che identifica il Comune di Carimate), mentre i codici tributo da utilizzare sono:

- per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, a/8 e A/9, si deve usare il codice:

3912 – ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE;

- per gli altri fabbricati si deve usare il codice:

3918 – ALTRI FABBRICATI;

- per le aree edificabili si deve usare il codice:

3916 – AREE FABBRICABILI;

- per i fabbricati D:

3925 – IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D compresi i D10 (quota Stato)

3930 – IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D INCREMENTO COMUNE (quota Comune)

- per I fabbricati rurali ad uso strumentali, si deve usare il codice:

3913 – FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;

- per i terreni agricoli si deve usare il codice:

3914 – TERRENI.

Si rammenta che nel Comune di Carimate i terreni agricoli sono esenti.

Quando pagare

Il pagamento dell’IMU per l’anno 2023 deve essere effettuato in due rate:

ACCONTO: Entro il 17 giugno 2024 (il 16 è domenica), calcolato sulla base del dovuto per il primo semestre dell'anno.

SALDO: Entro il 16 dicembre 2024, a saldo del dovuto.

Nel caso ci si dimentichi di versare l’IMU entro i termini è possibile eseguire il ravvedimento operoso.

Tale istituto, introdotto dal D.Lgs 472/1997, è stato modificato più volte, con l’ultima modifica (Legge 157/2019 di conversione del DL 124/2019) è stato introdotto il ravvedimento lungo anche per i tributi locali, applicabile ove l’Ente non abbia già contestato la violazione. Nel caso più frequente, il mancato versamento, è possibile sanare l’errore versando l’imposta, gli interessi e una sanzione ridotta, calcolata in base alle seguenti indicazioni:

Importo sanzione:

  • Ravvedimento “sprint” entro 14 giorni dalla scadenza - 0,1% per ogni giorno di ritardo
  • Ravvedimento “breve” dal 15° al 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza - 1,50%
  • Ravvedimento “medio” dal 30° al 90° giorno di ritardo rispetto alla scadenza - 1,67%
  • Ravvedimento “lungo” dal 90° giorno di ritardo fino ad 1 anno - 3,75%
  • Ravvedimento “lunghissimo” da 1 a 2 anni di ritardo - 4,29%
  • Ravvedimento “super lungo” dopo due anni e fino a ricevimento della contestazione della violazione - 5%

Alla sanzione vanno aggiunti gli interessi. Il tasso applicabile è quello legale maturato giorno per giorno e calcolato sull’imposta tardivamente versata. Si ricorda che il tasso legale è il seguente:

dal 01.01.2019 al 31.12.2019 - 0,8% annuo;

dal 01.01.2020 - 31.12.2020 - 0,05% annuo;

dal 01.01.2021 - 31.12.2021 -  0,01% annuo;

dal 01.01.2022 -  31.12.2022 - 1,25% annuo;

dal 01.01.2023 -  31.12.2023 - 5% annuo;

dal 01.01.2024 - 2,5% annuo

Calcolo dell’imposta

La base imponibile è così determinata:

  • per i fabbricati iscritti in catasto, moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%:

160 per i fabbricati di categoria catastale A (esclusa la cat. A/10), C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati di categoria catastale B, C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati della cat. A/10 e D/5;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D/5)

55 per i fabbricati della cat. C/1.

  • per i fabbricati non iscritti in catasto, si invita il contribuente a provvedere alla relativa regolarizzazione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge.
  • per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 135. Si ricorda che in base alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993 il Comune di Carimate è classificato come montano e pertanto non è dovuta l’IMU sui terreni agricoli, ai sensi dell’articolo 1, comma 758 della Legge 160/2019.
  • per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio con riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Secondo la definizione contenuta nell’articolo 36 del DL 223/2006, convertito nella Legge 248/2006, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Fermo restando che il valore delle aree edificabili è costituito dal valore venale in comune commercio, il Comune di Carimate ha determinato, in sede di approvazione delle aliquote IMU, dei valori minimi di riferimento, per zone omogenee, che possono essere utilizzati nel caso non si conosca il reale valore dell’area. Se per la medesima area l’Ente reperirà atti o perizie che ne attestino un valore superiore, potrà procedere ad accertare la relativa differenza d’imposta.

I valori minimi al mq. approvati per l’anno 2024 sono i seguenti:

Zona NAF - € 147,00

Zona VA - € 167,00

Zona AU - € 147,00

Zona AUR - € 147,00

Zona IA - € 115,00

Zona DCC - € 103,00

Zona TC - € 270,00

Aree soggette a vincolo di uso pubblico con vocazione edificatoria € 20,00

Per le aree inserite in P.A. si applica, ai valori sopra riportati, una riduzione del 5%.

Una volta determinata la base imponibile, il calcolo dell’imposta deve poi tenere conto:

dei mesi di possesso durante l’anno. A tal fine, si ricorda, che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente,

della percentuale di possesso dell’immobile.

Definizione di abitazione principale e di pertinenza

Le abitazioni principali e le relative pertinenze, sono esentate, eccetto quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. La disciplina dell’IMU introduce una definizione di “abitazione principale” e di “pertinenza” molto restrittiva:

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Così ha riscritto la definizione di abitazione principale la Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Assimilazioni all’abitazione principale

La norma prevedere che siano considerate altresì abitazioni principali (art. 1 comma 741 L. 160/2019):

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

L’Ente, con proprio regolamento (art. 5), ha altresì stabilito che si considera abitazione principale:

6) l’abitazione di ultima residenza, posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata da terzi. Fatto salvo l'utilizzo a titolo gratuito da parte del coniuge o dei parenti in linea retta fino al 2° (genitori, figli, nonni e nipoti). La situazione deve essere oggetto di dichiarazione IMU.

Riduzioni della base imponibile 

E’ prevista dalla norma la riduzione al 50% della base imponibile per i seguenti casi:

  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Al fine dell’applicazione della riduzione il Comune di Carimate ha stabilito le seguenti caratteristiche di fatiscenza (art. 7 Regolamento IMU): “L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche: Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 27 comma 1, lett. c) e d) della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo, si riportano alcune casistiche:

strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a persone;

edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.);”

La dichiarazione del contribuente dovrà essere corredata da copia della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato a firma di un tecnico abilitato e deve fare espresso riferimento ai requisiti di cui sopra.

  • Fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico sulla base di quanto previsto dal Codice sui beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
  • Immobili dati in uso gratuito a condizione che:
    • Il comodato si realizzi tra parenti di primo grado in linea retta (padre/figlio);
    • L’immobile non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
    • Il comodatario utilizzi l’immobile come abitazione principale;
    • Il contratto di comodato sia registrato;
    • Il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile dato in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale e lo stesso non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Riduzioni ed esenzioni d’imposta

Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, come disciplinati dalla L. n. 431/1998, l’imposta determinata, in base alle aliquote dell’Ente, è ridotta al 75% (-25%).

Dall'anno 2021, ai sensi della L. 178/2020, è riconosciuta una riduzione al 62,50% dell’IMU per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, che quindi pagano il 37,5%.

Dal 2022 sono esentati dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non siano locati. E' obbligatorio, a pena di decadenza, la presentazione della relativa dichiarazione.

Dal 2023 sono infine esentati gli " immobili occupati abusivamente" per i quali sia stata presentata regolare denuncia.

Dichiarazione IMU

Con Decreto ministeriale del 29.07.2022 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU/IMPi e i relativi allegati.

La dichiarazione IMU per l'anno 2024 (IMU 2023) è da presentare entro il 30 giugno 2024.

Con il decreto di approvazione del modello di dichiarazione sono stati stabiliti i casi in cui bisogna presentare la dichiarazione IMU. Si tratta delle situazioni di immobili che godono di riduzioni d’imposta o per i quali il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta. Per tutte le diverse casistiche si rimanda alle istruzioni ministeriali che sono disponibili sul sito www.finanze.it.

La dichiarazione IMU non dovrà essere presentata in caso di successione, in quanto le denunce di successione vengono trasmesse ai comuni dall’Agenzia delle Entrate, o nei casi di modifica della soggettività passiva attraverso atto notarile.

In generale, non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Infatti come già indicato per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Quindi il comune è a conoscenza delle risultanze anagrafiche da cui desumere se si è in presenza di abitazione principale. Vanno dichiarate invece tutte le situazioni in cui residenza e dimora abituale non coincidono. 

Si segnala infine che, come stabilito dall’articolo 1, comma 769 della Legge 160/2019, la dichiarazione IMU dovrà essere presentata:

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti beni merce), tale dichiarazione è prevista a pena di decandenza dal beneficio;

- per l’unico immobile posseduto dal personale delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura assimilato all’abitazione principale, con le caratteristiche indicate nella parte iniziale di queste istruzioni.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi, all’ufficio tributi aperto nei seguenti orari:

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00

mercoledì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 18:30 (tranne nei mesi di luglio e agosto)

Calcolo IMU

Il Comune di Carimate, offre ai contribuenti richiedenti, il servizio di calcolo IMU. Per l’attivazione di tale servizio è necessario presentare apposito modello predisposto dall’Ente.


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